OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE PER OGNI CONTRATTO DI LOCAZIONE

 

Certificazione Energetica:
fino al 1° ottobre in Piemonte si applicano le linee Guida Nazionali
La Giunta della Regione Piemonte, nel corso della seduta del 4 agosto scorso, ha approvato tre provvedimenti attuativi della Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007, recante “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell´edilizia”.
Uno dei citati provvedimenti è il Regolamento attuativo che istituisce l´attestato di certificazione energetica degli edifici. Tale provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre 2009; fino ad allora, come riportato sul sito della Regione Piemonte, l´attestato di certificazione energetica deve essere comunque redatto secondo le modalità indicate nelle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009.
I punti principali del certificazione energetica degli edifici del
Piemonte, così come sintetizzati dalla stessa Regione:
OBBLIGHI E SCADENZE
La certificazione energetica è necessaria per le nuove costruzione, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e per le locazioni. Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la certificazione viene realizzata alla fine dei lavori, e le spese sono a carico del costruttore. In caso di compravendita o di locazione l’attestato di certificazione energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto, a cura del venditore e del locatore
LA VALIDITÀ
L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto.
ESCLUSIONI
Sono esonerati dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico come ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, locali adibiti a depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi. Inoltre l’attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.
CONTROLLI
La Regione Piemonte si avvale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), in accordo con il comune, per accertamenti ed ispezioni a campione per gli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi, ristrutturati, soggetti a compravendita e locazione.
LE SANZIONI
Sono di tipo amministrativo, sono graduate a seconda dell’irregolarità accertata, e sono eventualmente applicate ai certificatori, ai costruttori, ai venditori ed ai locatori. Per i Locatori che non sono in possesso del certificato di classamento energetico multa da 500,00€ a 5.000,00€

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N.B. Per fabbricati industriali, artigianali, commerciali o per strutture residenziali non standard si preferisce effettuare un preventivo personalizzato.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CERTIFICAZIONE:
– Ubicazione del fabbricato da certificare
– Riferimenti telefonici del committente ai fini dell’ effettuazione del sopralluogo tecnico
– Eventuali planimetrie del fabbricato

TEMPI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO ENERGETICO:
– Tre giorni lavorativi dal sopralluogo effettuato
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